Costituzione - Denominazione - Sede
Art. 1 - Tra tutti gli affiliati alla F.I.P.S.A.S. esistenti nel
territorio della provincia di Frosinone è costituita una
Associazione Sportiva Dilettantistica denominata
"A.S.D. Sezione provinciale di Frosinone" con sede
in P.zza Caduti di via Fani 66 - Frosinone, nel prosieguo dello
Statuto indicata come "Sezione".
La "Sezione" è apolitica e non ha scopo di lucro. Ad essa
possono partecipare anche altri soggetti - Associazioni -
Società - Enti e persone fisiche che organizzino e pratichino
a livello sportivo o amatoriale le discipline della pesca sportiva
in acque interne, nel mare, delle attività subacquee e del nuoto
Pinnato ed Orientamento e, in generale, le discipline riconosciute
dalla F.I.P.S.A.S., o che perseguono la tutela e l'incremento del
patrimonio ittico nazionale ed il miglioramento dell'ambiente naturale.
Sull'accettazione delle domande decide il Consiglio Direttivo
della Sezione a maggioranza semplice; contro le delibere di
rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci che
deciderà con la stessa maggioranza.
Durata
Art. 2 - La "Sezione" ha durata illimitata.
Scopi
Art. 3 - La "Sezione" ha lo scopo di:
-
organizzare l'attività sportiva e didattica nel rispetto
delle disposizioni della F.I.P.S.A.S. e quella amatoriale dei soci;
-
gestire le acque e gli impianti sportivi esistenti
nell'ambito territoriale della provincia di proprietà o in affitto
o a qualunque altro titolo concessi;
- rappresentare su espresso mandato degli stessi nella
negoziazione dei diritti di immagine e di diffusione radio-televisiva
compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi ferma la salvaguardia
dei diritti singoli e specifici degli associati;
-
rappresentare i soci nella tutela di ogni altro interesse
collettivo o comune di natura patrimoniale;
- elaborare schemi di norme e di complessi normativi in
materia di Protezione Civile ed inviarne il testo alla FIPSAS
e/o al Comitato Regionale competente per territorio.
La "Sezione", inoltre, con i criteri e le modalità fissate in
apposite convenzioni stipulate con la F.I.P.S.A.S. e nel rispetto delle
disposizioni statutarie e regolamentari di quest'ultima:
- promuove e gestisce il tesseramento Federale nell'ambito della provincia;
- organizza gare, manifestazioni e campionati o altra
manifestazione che la Federazione intenda far svolgere nel territorio della provincia;
- gestisce, nell'esclusivo interesse degli affiliati e dei
tesserati, le acque e gli impianti che la F.I.P.S.A.S. ha in
proprietà o in affitto, esistenti nell'ambito territoriale
della provincia, al fine di promuovere l'attività sportiva
federale secondo il disposto dell'art. 2 dello Statuto della F.I.P.S.A.S.;
- provvede alla formazione tecnica di guardie giurate
volontarie per la tutela del patrimonio ittico, la salvaguardia
ed il recupero ecologico ed ambientale del territorio di competenza.
Rapporti con soggetti esterni
Art. 4 - La Sezione potrà
instaurare rapporti su base negoziale - convenzione, contratto - con
soggetti esterni Associazioni - Società - Enti e persone fisiche
che organizzino e pratichino a livello amatoriale le discipline della
pesca sportiva in acque interne, nel mare, delle attività subacquee
e del nuoto Pinnato ed Orientamento o perseguono la tutela e l'incremento
del patrimonio ittico nazionale ed il miglioramento dell'ambiente naturale.
Diritti e doveri dei soci
Art. 5 - I soci si impegnano
a rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari della Sezione.
I soci affiliati inoltre sono tenuti a rispettare le disposizioni del CONI,
lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.P.S.A.S. nonché tutte le deliberazioni
degli organi centrali e periferici di detta Federazione loro destinati.
I soci hanno diritto a partecipare alla vita della Sezione ed a
stabilire la struttura e l'indirizzo mediante il voto espresso in assemblea.
Ad ogni socio è rilasciato un attestato della qualità rivestita che
lo legittima all'esercizio dei suoi diritti statutari ed al godimento
degli eventuali vantaggi offerti dalla Sezione. I soci devono:
- rispettare i principi etici dello sport e le disposizioni
del presente Statuto ed i Regolamenti della Sezione;
- versare puntualmente le quote sociali stabilite e astenersi
da qualsiasi atto che possa nuocere alla Sezione.
Estinzione del rapporto
Art. 6 - Il rapporto sociale si estingue:
- per i soggetti affiliati, con la revoca dell'affiliazione
da parte della F.I.P.S.A.S.;
- con lo scioglimento della società, associazione o organismo;
- con il recesso da parte del socio;
- con l'esclusione dalla Sezione per i soggetti non
affiliati deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo in
presenza di azioni e comportamenti gravemente contrari ai
principi dell'etica civile e sportiva nonché ai doveri stabiliti
dal presente Statuto.
Tasse di ammissione e quote sociali
Art. 7 - Le quote associative,
i termini di pagamento e le relative modalità sono determinate dalla Assemblea.
La quota associativa vale per l'intero anno e non è né frazionabile
né trasmissibile.
Organi della "Sezione"
Art. 8 - Sono organi della "Sezione":
- l'assemblea degli associati;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Probiviri.
Assemblea
Art. 9 - L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L'assemblea ordinaria ha luogo:
- ogni anno entro il 31 Marzo per l'approvazione del rendiconto
economico e finanziario e del bilancio di previsione;
- entro il 31 gennaio del primo anno del quadriennio olimpico
per il rinnovo delle cariche elettive.
L'assemblea ordinaria ha luogo inoltre:
- quando il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla
per discutere questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- quando almeno 1/5 dei Soci ne richieda la convocazione
al Consiglio Direttivo specificando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
L'assemblea straordinaria ha luogo quando il Consiglio Direttivo sia dimissionario.
L'assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata
dal Presidente della "Sezione" con lettera semplice nonché per affissione
nella Sede della "Sezione" almeno 7 (sette) giorni prima della data
fissata per l'assemblea stessa. L'avviso di convocazione dovrà contenere
la data e l'ora della riunione in prima convocazione e
quelle in seconda convocazione nonché l'ordine del giorno. Qualora il
Consiglio Direttivo non provveda tempestivamente alla convocazione
delle assemblee ordinarie e della assemblea straordinaria richiesta dai
soci entro 30 giorni da tale richiesta, la convocazione potrà essere
indetta dal Collegio dei Sindaci.
L'assemblea è costituita dai Presidenti degli Affiliati,
delle associazioni e degli enti di cui all'art. 1, o loro delegati,
e dai rappresentanti dei Soci persone fisiche, ove ammessi.
Detti rappresentanti saranno in numero pari ad un decimo dei
Presidenti o delegati degli affiliati, associazioni ed enti.
Partecipa all'assemblea senza diritto di voto, il Delegato Provinciale.
L'assemblea sarà regolarmente costituita in prima
convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei
rappresentanti degli associati o dei delegati. Trascorsa
un'ora da quella fissata per la prima convocazione l'assemblea
si intenderà validamente costituita in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto a voto.
Hanno diritto a voto i Soci che non siano morosi nel
pagamento delle quote associative.
Le deliberazioni dell'assemblea saranno assunte a maggioranza
semplice, fatta eccezione per le deliberazioni concernenti lo
scioglimento della "Sezione" e le modifiche dello Statuto che
dovranno essere approvate col voto favorevole di almeno 2/3 dei
presenti aventi diritto a voto.
Tutte le deliberazioni debbono constare dal verbale sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea e trascritte
nell'apposito registro.
Presidente
Art. 10 - Il Presidente della "Sezione"
eletto dalla assemblea rappresenta, anche agli effetti di legge, la "Sezione" stessa;
convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma
le deliberazioni; firma il preventivo ed il rendiconto annuale
da presentare ai soci; vista, di regola, la corrispondenza; dichiara aperte le assemblee.
In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono
esercitate da uno dei Vice Presidenti eletti in seno al Consiglio Direttivo
o, in difetto, dal Consigliere più anziano.
Consiglio Direttivo
Art. 11 - La "Sezione" è diretta
ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, da
2 (due) Vice Presidenti e da 4 (quattro) Consiglieri, eletti dall'assemblea
di cui almeno uno in rappresentanza di ognuna delle attività sportive e
didattiche federali presenti nella provincia. Qualora nel Consiglio
Direttivo sia o siano eletti anche soci persone fisiche, questi ultimi
esprimeranno voti nelle sole materie attinenti alla gestione delle acque.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, in coincidenza
con il quadriennio olimpico, ed i suoi membri sono rieleggibili. Al
Consiglio Direttivo è attribuita la gestione tecnica, amministrativa
ed organizzativa della "Sezione". Il Consiglio Direttivo:
- indice le Assemblee;
- approva le norme regolamentari della "Sezione" e le loro modifiche;
- delibera l'ammissione e l'esclusione dei Soci;
- nomina il Segretario ed il Cassiere;
- assume ogni altra deliberazione necessaria alla ordinaria attività
della "Sezione" che non sia di competenza di altri organi.
Il Consiglio si riunisce ad iniziativa del Presidente o su
richiesta di almeno 1/3 Consiglieri. Alle riunioni del Consiglio
partecipa il Delegato Provinciale, senza diritto a voto. Il
Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo
consultivo alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli
argomenti da discutere. Le adunanze del Consiglio Direttivo saranno valide con l'intervento
personale della maggioranza dei Consiglieri.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga
a tre riunioni consecutive, potrà essere ritenuto dimissionario dal Consiglio.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno prese a maggioranza
semplice e saranno verbalizzate nell'apposito libro sociale dal Segretario.
Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo
intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio
Direttivo il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo
degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario
l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno
la metà più uno dei Consiglieri.
Collegio dei Sindaci
Art. 12 - L'assemblea
ordinaria nomina i Sindaci che durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti,
che possono essere anche non soci.
I Sindaci debbono controllare e rivedere i libri di amministrazione,
nonché il rendiconto ed il preventivo annuale che essi debbono accompagnare
con una relazione illustrativa.
I Sindaci devono essere invitati a partecipare alle
adunanze del Consiglio Direttivo senza avere voto deliberativo.
Collegio dei Probiviri
Art. 13 - L'assemblea ordinaria
nomina tra i soci il Collegio dei Probiviri che dura in carica un
quadriennio ed i cui membri sono rieleggibili. Essi è composto di tre
membri e di un supplente. Il Collegio dei Probiviri ha la funzione
di riesaminare in seconda istanza, su ricorso dei soci interessati,
i provvedimenti del Consiglio Direttivo in materia disciplinare.
Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro 30 giorni
dalla comunicazione del provvedimento all'interessato.
Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere
emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del
ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati.
Risorse Finanziarie
Art. 14 - Le risorse finanziarie
della "Sezione" sono costituite da:
- contributo F.I.P.S.A.S. nelle spese di funzionamento;
- contributi degli associati e dei tesserati della provincia;
- introiti derivanti da attività o iniziative strumentali al
perseguimento di scopi associativi;
- quote di tesserati F.I.P.S.A.S., residenti nelle altre provincie,
per l'utilizzo degli impianti e delle acque;
- introiti da pubblicità, commercializzazione e diritti
radio-televisivi riguardanti gare e manifestazioni organizzate;
- contributi di Enti pubblici e privati.
L'Associazione non può distribuire anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale,
durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Bilancio di previsione e rendiconto economico e finanziario annuale
Art. 15 - La gestione
sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il
Consiglio Direttivo presenterà ogni anno all'assemblea ordinaria,
per l'approvazione, il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio di previsione.
Il Consiglio Direttivo dovrà depositare, almeno 15 giorni
prima della data di convocazione dell'Assemblea, il bilancio
preventivo ed il rendiconto con tutti i relativi allegati
presso la Segreteria della "Sezione", consentendone l'esame
a tutti quei soci che lo richiedano
Sanzioni disciplinari
Art. 16 - Al Socio che si
renda colpevole di mancanze disciplinari potranno essere
inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:
- ammonizione;
- ammenda;
- sospensione dall'esercizio del diritto di voto nelle assemblee;
- esclusione dalla Sezione (solo per i soggetti non affiliati).
Scioglimento dell'Associazione
Art. 17 - Nel caso di approvazione
dello scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria
è tenuta a deliberare la forma ed i modi delle eventuali
residue consistenze patrimoniali, e tanto al fine di
assolvere gli obblighi pregressi. Le residue consistenze
patrimoniali, comunque costituite, dovranno essere devolute
ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
Disposizioni finali
Art. 18 - Per tutto quanto
non sia previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile.
Entrata in vigore
Art. 19 - Il presente Statuto
e le sue eventuali modifiche entrano in vigore il giorno
successivo a quello della approvazione da parte del Consiglio Federale della F.I.P.S.A.S.
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